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Documento di valutazione dei rischi
procedure standard art.li 17,28,29, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
data 08/07/14
Scopo del presente documento è quello di coordinare tutte le azioni fino ad ora compiute dall’organizzazione per giungere alla valutazione dei rischi presenti nella realtà lavorativa in considerazione.
Il D.L.81/08, recepisce le direttive europee sui temi della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e raccoglie tutte le leggi emanate dallo Stato Italiano in materia unificate nel cosiddetto “testo unico della sicurezza”.
La disciplina dettata è volta espressamente al miglioramento continuo della sicurezza e della salute dei lavoratori. Perché ciò si realizzi occorre attivare un processo costante:
la sicurezza deve essere intesa come attività sistematica di prevenzione e deve rientrare nella gestione aziendale sia a livello di politica, sia a livello di controllo dei processi.
La valutazione dei rischi è un processo dinamico e deve essere, pertanto, sempre migliorata, aggiornata e controllata. La redazione del documento di valutazione costituisce l'ultima tappa del complesso iter richiesto dal Decreto in oggetto. Esso contiene tutte le informazioni riguardanti:
i dati identificativi dell’organizzazione;
i soggetti coinvolti;
i criteri adottati per la valutazione dei rischi;
le fonti di pericolo individuate;
i rischi associati;
i soggetti esposti nelle rispettive mansioni;
i risultati della valutazione dei rischi;
le misure preventive e protettive da adottare;
la programmazione degli interventi per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Il lavoro svolto è stato finalizzato alla identificazione:
delle fonti di pericolo presenti,
alla successiva individuazione dei rischi potenziali per la sicurezza e per la salute conseguenti
all'esposizione durante l'attività lavorativa,
alla stima dell'entità dei rischi di esposizione
2. INFORMAZIONI GENERALI SULLA ORGANIZZAZIONE
Il presente documento si riferisce alle attività svolte presso la sede della Casa del Popolo “Il Progresso”, Via Vittorio Emanuele II, n. 125 - 50134 Firenze, per l’attività di:
CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO
CON SOMMINISTRAZIONE DI GENERI DI RISTORO E BEVANDE (BAR) E
ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI NEI LOCALI DEL CIRCOLO.
ALL'INTERNO DELLA CASA DEL POPOLO VI E' ANCHE UN TEATRO, CHE VIENE
GESTITO INTEGRALMENTE DALLA SCUOLA DI TEATRO ED ALTRE ATTIVITA'
RICREATIVE COME CORSI DI GINNASTICA E SCUOLA DI CANTO, GESTITE DA
ALTRI ENTI.
3. ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA
La ORAGNIZZAZIONE ha predisposto il Servizio di Prevenzione e Protezione così come previsto dal DL, avvalendosi anche della collaborazione di consulenti esterni.
ll responsabile servizio protezione e prevenzione è il titolare della ditta
I compiti affidati al Servizio sono:
assistere il Datore di Lavoro nella definizione della politica della sicurezza ed igiene del lavoro;
collaborare con le direzioni delle varie unità operative nell'attuazione della politica della sicurezza ed igiene del lavoro;
individuare i fattori di rischio, procedere alla valutazione dei rischi ed alla individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
elaborare, anche in collaborazione con consulenti esterni, le misure di prevenzione e promuovere azioni di formazione e informazione dei lavoratori;
assicurare lo svolgimento delle azioni relative ai collaudi di legge, alle omologazioni e alle verifiche periodiche e curare, nel rispetto delle direttive ricevute, i rapporti con le autorità preposte ai controlli;
intervenire in caso di infortunio o incidente per acquisire dati e redigere il rapporto per il Datore di Lavoro;
elaborare i dati statistici riguardanti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
collaborare con il Medico Competente per l'attività di sorveglianza sanitaria (OVE PREVISTO);
partecipare al Comitato per la Sicurezza e redigerne i verbali;
proporre il budget per le attività di competenza
4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA
Al fine di delineare il profilo della realtà aziendale, di seguito si riporta la descrizione sul tipo di attività svolta nei singoli settori/reparti analizzati.
LA CASA DEL POPOLO “IL PROGRESSO”, METTE A DISPOSIZIONE DEI SOCI UNA SERIE DI SERVIZI DEDICATI ALL'INTRATTENIMENTO LUDICO E CULTURALE (SALE GIOCO, CARTE, CALCIO BALILLA, SALA POLIVALENTE - TV, EVENTI CULTURALI DI VARIO GENERE, CORSI DI GINNASTICA, DANZA, CANTO E TEATRO ECC.), ED UN SERVIZIO BAR. ALCUNI SPAZI VENGONO DATI IN COMODATO D'USO A DELLE ASSOCIAZIONI SIA PER USO QUOTIDIANO CHE PER LA REALIZZAZIONE DI VARIE MANIFESTAZIONI. SIA IL TEATRO CHE I CORSI DI GINNASTICA E CANTO SONO GESTITI DA ALTRI ENTI.
5. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Per giungere alla valutazione dei rischi si è ritenuto opportuno conoscere, in maniera dettagliata, cosa venisse fatto nei vari reparti e postazioni, con quali modalità, e con l’impiego di quali macchine; quali fossero i soggetti coinvolti e quali i rischi cui venivano sottoposti ogni volta che andavano ad operare, quali le conseguenze e la frequenza di tali effetti dannosi.
Matrice di valutazione del rischio (R= GxP/K)
G : la gravità del rischio
P : la probabilità che si verifichi il danno, inclusa la possibilità di evitare il danno
K : misure di prevenzione e protezione, formazione
Scala P delle probabilità evento dannoso (per la sicurezza)
o livello di esposizione ( per la salute)
P1 = trascurabile o molto bassa
P2 = bassa
P3 = media
P4 = alta
Scala G delle Gravità delle conseguenze
G1 = di poca entità
G2 = di modesta entità
G3 = di grave entità
G4 = di gravissima entità
GRAFICO ESPLICATIVO INDICANTE L’AREA DI RISCHIO IN RELAZIONE ALLE PROBABILITA DI ACCADIMENTO
E ALLA GRAVITA DELLE POSSIBILI CONSEGUENZE
P1
P2
P3
P4
G1
G2
G3
G4
Col colore viene indicata un’area di rischio individuata, sia riguardo alla probabilità (P) che l’evento accada, sia in base alla gravità ) delle possibili
conseguenze (G) Per stabilire la probabilità di accadimento (P) si è tenuto conto anche del tempo di esposizione al rischio. Nell’ultima colonna delle schede di valutazione I valori espressi come “probabilità di accadimento”, “gravità delle conseguenze” e le risultanti “aree di rischio” scaturiscono da esperienza e da ragionevoli considerazioni, ma non possono considerarsi valori assoluti. L’attenzione sarà quindi rivolta anche alle situazioni che, dall’analisi, appaiono poco rischiose.
La valutazione dei rischi è stata condotta in sostanziale accordo con le linee guida di seguito menzionate:
Analisi e definizione delle attività lavorative per l'individuazione dei relativi rischi
Raccolta e registrazione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione e la valutazione delle fonti di rischio
Osservazione dei dati relativi ai rilievi fonometrici, fotometrici e di microclima negli ambienti di lavoro
Identificazione dei pericoli ed associazione dei relativi rischi
Valutazione sanitaria delle attività lavorative al fine di identificare i lavoratori esposti
Definizione delle misure cautelari per eliminare o ridurre i rischi
La valutazione dei rischi è stata condotta seguendo il seguente procedimento:
A) le attività in esame sono state suddivise, attribuendole ai settori in cui venivano svolte, in modo da renderepiù precisa, puntuale e mirata l’analisi dei pericoli e la susseguente valutazione dei rischi;
B) per ogni attività si è effettuata una dettagliata analisi tesa ad individuare quali possono potenzialmente essere i possibili eventi negativi per la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori e quali le cause ed il rischio ad essi attribuibili. Per l'attribuzione del rischio si è fatto riferimento ad una valutazione dell'esposizione a fronte di soglie stabilite per convenzione. Nel corso dell'analisi, l'osservazione diretta e colloqui con il personale operativo, hanno provveduto a fornire gli elementi necessari alla valutazione stessa.
La valutazione dei rischi, essendo un processo dinamico, deve essere riesaminata qualora
intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo,
nell’organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria.
Si ricorda che i principi generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi sono contenuti nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. all’art. 15 e sono così sintetizzabili:
l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di completezza della valutazione);
il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella
scelta delle attrezzature;
la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria);
l’informazione, la formazione e l’addestramento adeguati per i lavoratori;
la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza);
la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza.
La Valutazione prende in considerazione sia quei pericoli che possono causare eventi infortunistici a danno del lavoratore sia quelli che hanno come conseguenza le malattie professionali, e quindi riguardano aspetti di igiene industriale.
Si sottolinea il concetto che sono stati individuati sia i rischi che derivano dalle intrinseche potenzialità delle sorgenti (macchine, impianti, sostanze), sia quelli residui che permangono, tenuto conto della tipologia del processo lavorativo, delle modalità operative seguite, delle caratteristiche dell'esposizione, nonostante le protezioni e misure di sicurezza esistenti.
La matrice di applicabilità dei fattori di rischio permette di localizzare nei diversi reparti/settori individuati la presenza o meno di un potenziale pericolo. Di immediata lettura, contiene il riepilogo delle informazioni acquisite durante i check-up effettuati.
ATTIVITA
DESCRIZIONE ATTIVITA
Area dilavoro/reparto
Mansione
bar
Somministrazione bevande ed alimenti preconfezionati
Bar interno
Barista Soci volontari
Ricreativa
culturale
Organizzazione di manifestazioni culturali (presentazioni
libri, dibattiti, conferenze)
Sale interne
Consiglieri
Soci volontari
Ricreativa
Locali dedicati al gioco (carte, calcio balilla, etc) e alla
visione di eventi sportivi e culturali (sala tv ed altre sale)
Sala Tv
Sale gioco
Sala calcio balilla
Consiglieri
Scuola di
TEATRO
Corsi di teatro
Spettacoli teatrali
Sala Polivalente a
PT e aula grande al
Piano Interrato
Insegnanti Scuola
di teatro
Attività motoiìrie
Corsi di Pakour, Tai-chi, Yoga, danza
Sala Polivalente a PT e aula grande al PI
Insegnanti
Scuola di Tai-chi,
Yoga Parkour Danza
Scuola di c Amministrativa anto musica
Lezioni di canto e musica
Sala al Piano
interrato
Insegnanti
dell'Associazione
Jazzy
Amministrativa/Organizzativa
Organizzazione, tesseramento, contabilità, amministrazione, corrispondenza..
Locale dedicato ad uso amministrativo/gestionale
Ufficio
Amministrazione
Consiglieri
Soci Volontari
Famiglia di pericoli
Pericoli
SI
No
Rif.Leg.vi
Esempi di incidenti e di criticita
Luoghi di lavoro:
- al chiuso (anche in
riferimento ai locali
sotterranei art. 65)
- all’aperto
N.B.: Tenere conto dei
lavoratori disabili art.63
comma2-3
Stabilita e solidita delle strutture
NO
D.Lgs. 81/08 e
s.m.i. (Allegato
IV)
Crollo di pareti o solai per
cedimenti strutturali
Crollo di strutture causate da urti
da parte di mezzi aziendali
rischi possibili durante la
demolizione
Altezza, cubatura, superficie
NO
D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Allegato
IV)
e normativa
locale vigente
Mancata salubrita o ergonomicita
legate ad insufficienti dimensioni
degli ambienti
Pavimenti, muri, soffitti, finestre e
lucernari, banchine e rampe di
carico
NO
D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Allegato
IV)
Cadute dall’alto
Cadute in piano
Cadute in profondita
Urti possibili durante tutta l'attivita
Vie di circolazione interne ed
esterne
(utilizzate per :
-raggiungere il posto di lavoro
- fare manutenzione agli impianti)
NO
D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Allegato
IV)
Cadute dall’alto
Cadute in piano
Cadute in profondita
Contatto con mezzi in movimento
Caduta di materiali
sui cantieri temporanei e mobili
Vie e uscite di emergenza
SI
- D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Allegato
IV)
- DM 10/03/98
- Regole
tecniche di
prevenzione
incendi
applicabili
- D. Lgs.
8/3/2006 n. 139,
art. 15
Vie di esodo non facilmente fruibili
SEGNALARE PERCORSI
AUTOVEICOLI E PEDONI sui
cantieri
le vie sono fruibili ma non sono
idoneamente segnalate . Manca
la segnaletica di emergenza al
piano primo e agli altri piani e da
integrare. I percorsi di esodo non
superano mai i 50 ml per
raggiungere la US al piano terra.
Porte e portoni
NO
- D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Allegato
IV punto
1.7;Titolo IV
capo II ; art.113)
-DM 10/03/98
- Regole
tecniche di
prevenzione
incendi
applicabili
- D. Lgs.
8/3/2006 n. 139,
art. 15
Urti, schiacciamento
Uscite non facilmente fruibili
Scale
SI
- D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Allegato
IV punto
1.7;Titolo IV
capo II ; art.113)
-DM 10/03/98
- Regole
tecniche di
prevenzione
incendi
applicabili
- D. Lgs.
8/3/2006 n. 139,
art. 15
Cadute;
Difficolta nell’esodo
le scale presenti nella struttura
sono in muratura, collegano il
piano terra con il piano interrato e
con il piano primo. Sono dotate di
strisce antiscivolo.
Per il piano interrato e per il piano
primo costituiscono l'unico
percorso di esodo. Il piano primo
ha un affollamento ridotto. Per
quanto riguarda il piano interrato
e stato deciso di limitare
l'affollamento ad un max di 20-30
persone contemporaneamente
Posti di lavoro e di passaggio e
luoghi di lavoro esterni
NO
- D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Allegato
IV)
Caduta, investimento da materiali
e mezzi in movimento;
esposizione ad agenti atmosferici
sui cantieri
Microclima
SI
- D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Allegato
IV)
Esposizione a condizioni
microclimatiche non confortevoli
Assenza di impianto di
riscaldamento
Carenza di areazione naturale e/o
forzata sui cantieri
Il locali sono provvisti di un
impianto di condizionamento
Illuminazione naturale e artificiale
SI
- D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Allegato
IV)
- DM 10/03/98
- Regole
tecniche di
prevenzione
incendi
applicabili
- D. Lgs.
8/3/2006 n. 139,
art. 15
Carenza di illuminazione naturale
Abbagliamento
Affaticamento visivo
Urti
Cadute
Difficolta nell’esodo
l'impianto presente e idoneo alle
necessita di utilizzo anche in caso
di esodo (Sono presenti le luci di
emergenza nell'intera attivita)
Locali di riposo e refezione
NO
- D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Allegato
IV)
- Normativa
locale vigente
Scarse condizioni di igiene
Inadeguata conservazione di cibi
e bevande
Spogliatoi e armadi per il vestiario
SI
- D.Lgs. 81/08
s.m.i. (Allegato
IV)
- Normativa
locale vigente
Scarse condizioni di igiene
Numero e capacita inadeguati
Possibile contaminazione degli
indumenti privati con quelli di
lavoro
E presente un locale spogliatoio,
a piano terra, con armadietto a
doppio scomparto a servizio del
barista.
Servizi igienico assistenziali
SI
CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO
DI PUBBLICA UTILITÀ
(Ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto n. 274 del 2000 e 2 del D.M. 26 marzo 2001)
Premesso
- che, a norma dell’art. 54 del D. L.vo 274 del 2000, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dall’art. 52 e 55 del D. L.vo 274 del 2000 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D. L.vo 274 del 2000 e le relative convenzioni;
- che l’art. 73 comma 5-bis d.p.r. 309 del 1990 inserito dall’art. 4-bis, comma 1, lett. g), D.L. 272 del 2005 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l’art. 224-bis D. L.vo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 102 del 2006, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che l’art. 186 comma 9-bis del D. L.vo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 120 del 2010, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l’art. 6 comma 7 della Legge 401 del 1989 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all’art 1 comma 1-bis, lettera a), del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
- che il D.lg. 122 del 1993 aveva infatti previsto all'art. 11-bis la possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l'autore del delitto di costituzione di un'organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3 l. 654 del 1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (l. 962 del 1967);
- che l’art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
- che Ente Casa del Popolo “Il Pogresso”, con sede in Firenze, Via Vittorio Emanuele II n. 135, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell’art. 54del citato Decreto Legislativo;
- che, in quanto ente, si attesta la regola iscrizione all’ARCI (Associazione Ricreativa e Culturale Italiana);
Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Enrico Ognibene, Presidente del Tribunale di Firenze, giusta la delega di cui alla premessa e l'Ente, nella persona di Fabrizio Poli, quale Legale rappresentante dell’Ente Casa del Popolo “ Il Progresso”, si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1
Attività da svolgere
L’Ente si dichiara disponibile a ricevere presso le proprie strutture persone che abbiano subito condanna a pena sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità da svolgere in modo non retribuito ed a favore della collettività.
L’Ente specifica che tali attività da svolgere presso le proprie strutture, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, hanno per oggetto le seguenti prestazioni:
- lavori di pulizia
- collaborazione con la segreteria
In ogni caso il numero massimo di persone condannate alla pena di pubblica utilità che l’ente è disponibile a ricevere presso di sé non può superare il numero delle presenze contemporanee pari a 1 unità.
L'Ente indicherà nella dichiarazione di disponibilità, redatta secondo il modello allegato, a quale fra le attività di cui sopra il condannato dovrà dedicarsi, precisando anche il numero di ore settimanali e l'orario in cui essa verrà svolta.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, sulla base della documentazione prodotta dalle parti che l’avranno acquisita presso l’Ente Casa del Popolo “Il Progresso” indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
- Sig. ra Nocentini Anna, nata a Sesto Fiorentino, il 30.10.51, C.F. NCNNNA51R70I684P
Il soggetto incaricato potrà delegare, a seconda delle rispettive competenze in relazione all’attività cui il condannato dovrà essere concretamente adibito, i compiti di cui sopra ad altro soggetto appartenente all'amministrazione. Di tale delega dovrà darsi atto nella dichiarazione di disponibilità.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274.
Il condannato impegnato in attività che richiedono l'uso di dispositivi di protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall'Ente, che provvederà a riscontarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta. E’ obbligatoria ed è a carico dell'Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’amministrazione, ovvero la struttura convenzionata presso cui il condannato presta l’attività, ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’organo di controllo incaricato dal giudice (UEPE o Autorità di Pubblica Sicurezza) le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. Tale relazione viene comunicata all'organo di controllo per la successiva informativa al giudice o al Pubblico Ministero.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla firma della stessa e sarà rinnovata automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia Direzione generale degli affari penali.
Firenze, lì 9.02.2015
Per il Tribunale di Firenze
Il Presidente
Dott. Enrico Ognibene
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Per l' Ente Casa del Popolo “Il Progresso”
Il Leg. Rapp.te Fabrizio Poli
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